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22 giu 2011

CCNL commercio. Non capisco il burocratese, qualcuno può aiutarmi

Riporto in seguito l'articolo 139 del vigente CCNL del commercio; la prima parte è chiara ma capisco di meno la seconda, ovvero cosa significa che la maggiorazione "è assorbita, fino a concorrenza"?
In altre parole, se il datore di lavoro applica un diverso trattamento per le ore notturne (da CCNL +15% dalle 22 alle 6, in azienda +25% dalle 24 alle 6) la cosa è regolare?
Lo chiedo perché in questa specifica azienda è molto comune il lavoro in fascia 22-24 (che in busta paga non è considerato notturno e quindi non viene maggiorato) mentre è raro il lavoro 24-6.
Grazie a tutti in anticipo.
Art. 139 - Lavoro ordinario notturno
A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195
.Significa che, se per esempio lavori da mezzanotte alle due, il 15% previsto dal CCNL non andrà a sommarsi al 25% applicato in azienda, restando appunto quest’ultima la sola maggiorazione che verrà calcolata.Per quanto riguarda invece la mancata corresponsione della maggiorazione dalle 22 alle 24 in quanto “in azienda” non è considerato notturno, ciò è legittimo solo in virtù di un contratto collettivo aziendale o territoriale successivo alla stipula del CCNL. In mancanza, il 15% va assolutamente applicato.Sono indeciso sulla fonte che richiedi.
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